Notiziario Normativo
REGOLAMENTO REACH PUBBLICATO IN DICEMBRE
In seguito al voto del Parlamento Europeo del 13 dicembre, il 30 dicembre 2006 è stata pubblicata la nuova legislazione relativa alla Registrazione, la Valutazione, l’Approvazione e le restrizioni sulle Sostanze Chimiche, nota con l’acronimo REACH, con il nome di Regolamento 1907/2006/CE, che entrerà in vigore il 1 giugno 2007. REACH rappresenta una rivoluzione nella gestione della sicurezza delle sostanze chimiche e sostituisce 40 provvedimenti legali emessi in precedenza. Tale Regolamento trasferisce l’onere della prova della sicurezza delle sostanze chimiche dalle autorità regolatorie ai produttori. Questi ultimi devono dimostrare la sicurezza di una sostanza immessa sul mercato invece di demandare all’autorità la prova che tale sostanza non rispetta i requisiti di sicurezza. In base al REACH, circa 30.000 sostanze devono essere sottoposte al processo di Registrazione.
La fase iniziale della durata di 3,5 anni riguarderà le sostanze molto tossiche (circa 1500) e le sostanze prodotte in Europa o importate in Europa in quantità superiori alle 1000 tonnellate l’anno. Le sostanze molto tossiche come i cancerogeni, i mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione saranno sottoposte ad Autorizzazione e a restrizioni. Non ne sarà consentito l’uso nei prodotti destinati al consumo se non espressamente autorizzate. L’Autorizzazione sarà concessa se i richiedenti saranno in grado di dimostrare che la sostanza può essere adeguatamente controllata o che i benefici sono superiori ai rischi per la salute o per l’ambiente. Se il richiedente non è in grado di dimostrare quanto sopra, dovrà sottoporre, unitamente alla richiesta di autorizzazione, un progetto per la sua sostituzione.
Le sostanze prodotte in Europa o importate in Europa in quantità comprese fra le 100 e le 1000 tonnellate l’anno verranno registrate in accordo al REACH entro il 1° giugno 2013 (6 anni), mentre le sostanze in quantità comprese fra 1 e 10 tonnellate l’anno verranno registrate entro il 1° giugno 2018 (11 anni).
Alcun altri punti degni di nota della Regolamentazione sono i seguenti:
- Sarà creata una nuova Agenzia Chimica Europea, con base ad Helsinki, responsabile di tutte le procedure di registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze.
- I materiali polimerici sono esentati dalla Registrazione e dalla Valutazione ma non dall’Autorizzazione, se contengono sostanze pericolose. Tuttavia le sostanze di partenza che compongono i polimeri (per es. monomeri, additivi ed altre) rientrano nell’ambito del REACH, e sono sottoposte alla Registrazione, Valutazione ed Autorizzazione, secondo la loro categoria di appartenenza.
- I materiali che entrano in contatto con gli alimenti sono esentati dal REACH per quanto concerne il loro impatto sulla salute umana. Non sono però esentati in ciò che concerne il rischio per l’ambiente; questo significa che le sostanze che compongono i materiali in contatto con gli alimenti devono essere sottoposte alla valutazione dei rischi ambientali.
- Gli articoli, intesi come prodotti finiti, compresi quelli importati in Europa da altri paesi, sono esentati a meno che contengano sostanze molto tossiche.
- L’attuazione pratica del REACH potrà essere effettuata solo istituendo un efficace sistema di comunicazione tra i vari operatori industriali, in modo che ciascun operatore disponga delle informazioni appropriate necessarie per rispettare il Regolamento.
Per maggiori informazioni si suggerisce di consultare i siti seguenti:
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